Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - e la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.
      Le prestazioni erogate dall'INAIL derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi - con l'eccezione dell'indennità temporanea -

 

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per il loro carattere risarcitorio, diversamente dalle prestazioni pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario.
      La norma in questione genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori. Infatti, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso di un incidente sul lavoro al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzerando la contribuzione versata all'INPS.
      Ancora più grave è la situazione qualora dall'incidente o dai suoi postumi derivi la morte; i superstiti dei lavoratori non riceveranno alcuna prestazione di reversibilità a carico dell'INPS, ma soltanto da parte dell'INAIL.
      Di fatto, quindi, è stata cancellata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituita da una pensione erogata dall'INAIL, per consentire un risparmio all'INPS. È evidente che una simile discriminazione investe anche i princìpi costituzionali e gravi riserve di legittimità sono state avanzate anche da sindacati e patronati, mentre l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) ha già avviato iniziative giurisdizionali per arrivare ad un pronunciamento della Corte costituzionale. Nell'iter della citata legge n. 335 del 1995, la decisione del Governo di porre la questione di fiducia su alcuni propri emendamenti ha impedito l'esame di tutte le altre proposte di modifica, tra le quali quelle relative alla norma in oggetto.
      E che la norma medesima suscitasse seri dubbi è provato dal fatto che alcuni parlamentari hanno predisposto un ordine del giorno, invitando il Governo ad eliminare la discriminazione venutasi a creare in seguito al divieto di cumulo tra prestazioni di invalidità erogate dall'INPS e rendite INAIL; l'ordine del giorno è stato accolto, come raccomandazione, dal rappresentante del Governo, l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Tiziano Treu.
      Purtroppo, il fenomeno degli incidenti sul lavoro si consuma attraverso tragedie quasi quotidiane ed è pertanto urgente provvedere all'approvazione di una norma che modifichi quella in oggetto. L'articolo 73 della n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha solo in parte sanato questa situazione, escludendo, dal 1o luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (nonché quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL. Una misura doverosa, ma ancora del tutto insufficiente.
      Supportata da questa evidente volontà di sanare una incresciosa situazione, la presente proposta di legge è finalizzata alla modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».
 

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